L’art 2 del D.lgs 39/2014, entrato in vigore il 6 Aprile,prevede testualmente che il certificato penale del casellario giudiziale sia “richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
Il certificato penale ha la funzione di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia
e sfruttamento sessuale dei minori; in particolare ,serve per accertare l’inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
Gli atti puniti sono i seguenti: prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), pornografia virtuale (art. 600-quinquies) e adescamento di minorenni (art. 600-undecies).
La novità è la conseguenza della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il provvedimento di attuazione, in particolare, si sostanzia in quattro fattispecie di reati: abuso sessuale, sfruttamento sessuale, pornografia minorile e adescamento di minori su internet per scopi sessuali.
Al riguardo, è bene precisare che il nuovo obbligo non è solamente rivolto ai “datori di lavoro”, ma anche a qualsiasi altro “soggetto che intenda impiegare una persona”. Quindi, vengono inclusi anche per esempio i committenti di collaborazioni e di lavori a progetto, gli incarichi ad istruttori etc. Altro elemento non vincolante è la retribuzione, in quanto non deve trattarsi necessariamente di attività retribuita (cioè di un vero e proprio rapporto di lavoro), poiché l'impiego può riguardare anche “attività volontarie organizzate”. Pertanto, bastano semplici contatti “diretti e regolari” affinché scatti la richiesta del certificato penale.
Rientrano ,pertanto, per esempio : scuole, palestre, scuole-calcio e piscine,scuole di danza, ma anche babysitter, associazioni di volontariato, oratori.
Molto pesanti le sanzioni pecuniarie previste in caso di inadempimento: si va da 10 mila a 15 mila
euro.
All’art 3 del medesimo d.lgs 39/2014 ,è previsto inoltre un'altra responsabilità da non sottovalutare,
in capo all’Ente (Società o Associazione); in caso di reato commesso ai sensi dell’art. 609-
undecies (adescamento di minori),scatta l’applicazione della normativa di cui al d. lgs 231
dell’08.06.2001 e cioè la responsabilità amministrativa della società/Associazione per il reato
commesso dal proprio dipendente,istruttore,volontario,collaboratore nei confronti del minore.
Il costo del certificato si aggira intorno ai 20/25 euro (comprensivo del bollo di euro 16,00) e lo stesso,di norma, ha una validità di sei mesi. Quindi ,allo scadere dei sei mesi, è lecito chiedersi,si dovrà ripetere nuovamente l’adempimento?
A meno che non ci siano delle “aperture” a procedure semplificate (tipo autocertificazioni) o
chiarimenti interpretativi sembrerebbe proprio di si’.
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