Il Ministero della Salute con un proprio decreto, in corso di pubblicazione, ha reso note le “LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA”.
- Sono attività non agonistiche tutte le attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, dagli ENTI di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per coloro che non sono considerati atleti agonistici
- Il Certificato ha validità annuale dalla data del rilascio
- Il Certificato deve indicare l’avvenuta misurazione della pressione arteriosa e deve indicare la data di un referto di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita
- Particolari regole sono fissate per gli ultrasessantenni e per i soggetti a rischio cardiovascolare
- I Certificati possono essere rilasciati dal medico di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione Medica Sportiva Nazionale del CONI
Alla luce di questi chiarimenti risulta ovvio che le “autocertificazioni” sono prive di valore.
In merito all’attività ludico motoria non è dovuto alcun certificato medico. Si precisa però che l’attività ludico motoria è svolta autonomamente dalle singole persone e non può essere svolta da Associazioni Sportive Dilettantistiche per i propri tesserati come indicato anche dal CONI nella sua circolare del 19.09.2014.
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